Il movimento di beni, merci ed oggetti è una delle fasi più importanti di ogni ciclo economico. La mobilità delle materie prime, così come del prodotto finito, rappresenta il fattore in grado di mettere in contatto fornitori ed acquirenti, produttori e distributori, facendo sì che il processo che va dalla lavorazione della materia prima alla distribuzione possa completarsi. Non tutte le aziende, però, possono farsi carico del trasporto delle merci o dei prodotti, per motivi che possono essere di natura tecnica, economica o logistica. Per questo, imprese specializzate offrono un servizio specifico – il trasporto per conto terzi – in grado di soddisfare tale necessità.
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Trasporto conto terzi, cos’è
Il trasporto per conto terzi è un’attività professionale che consiste nel fornire un servizio di trasporto su strada a favore di un soggetto terzo a fronte di un corrispettivo. Chi intende effettuare questo tipo di trasporto deve essere in possesso di un’apposita licenza, così come disposto disciplinato dal Regolamento Europeo (CE) n. 1071/2009 e dalla Legge n. 35 del 04/04/2012, che costituiscono i principali riferimenti normativi in materia.
Per fare un esempio concreto di trasporto conto terzi basti pensare ad un’azienda che produce un qualsiasi tipo di bene. Affinché il ciclo produttivo sia completo, è necessario avere a disposizione in sede una grande quantità di un dato elemento, oppure un organo o un dispositivo, che verrà lavorato o assemblato in loco. Il recapito o la presa in consegna di questo genere di oggetti, da o verso l’azienda (che rappresenta il soggetto ‘terzo’) costituisce il servizio di trasporto per conto terzi. Esso può essere realizzato mediante autoveicoli o rimorchi, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalle normative vigenti.
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A cosa serve la licenza conto terzi e come ottenerla
La licenza menzionata in precedenza è l’autorizzazione necessaria a svolgere l’attività di trasporto merci per conto terzi. Essa consiste nella formalizzazione dell’iscrizione all’albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto terzi da effettuare mediante apposita documentazione.
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Cosa dice la legge
Come già accennato, il principale riferimento normativo è costituito dalla Legge n. 35 del 4 aprile 2012 (“Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo“), assieme al Regolamento Europeo (CE) n. 1071/2009.
Quest’ultimo, all’articolo 2, definisce la “professione di trasportatore di merci su strada” come “la professione di un’impresa che esegue, mediante veicoli a motore singoli oppure insiemi di veicoli accoppiati, il trasporto di merci per conto di terzi“. Nell’articolo successivo vengono elencati i requisiti che un’impresa deve dimostrare di possedere per poter esercitare l’attività di trasporto conto terzi:
- avere una sede stabile ed effettiva in uno degli Stati membri della Comunità Europea;
- essere onorabili;
- essere in possesso di un’adeguata idoneità finanziaria;
- essere in possesso della necessaria idoneità professionale.
Gli Stati membri, si legge ancora nel Regolamento, hanno la facoltà di imporre requisiti aggiuntivi che le imprese devono rispettare per effettuare legalmente questo tipo di attività. L’impresa deve indicare almeno un soggetto onorabile e in possesso della qualifica professionale per poter esercitare la professione; il soggetto assume la qualifica di ‘gestore dei trasporti‘ e, in quanto tale, deve dirigere “effettivamente e continuativamente le attività di trasporto dell’impresa“, avere un legame di qualche natura con la stessa (dipendente, direttore, proprietario, azionista o simili) ed essere residente in un paese della Comunità Europea.
La mancata indicazione di un gestore dei trasporti impedisce all’impresa di esercitare l’attività di trasporto, a meno di non indicare una persona fisica che rispetti i requisiti per assolvere alla funzione di gestore e sia abilitata per contratto ad esercitarne le funzioni. Il Regolamento elenca anche le condizioni necessarie per soddisfare i requisiti elencati nell’articolo 3.
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Come ottenere la licenza
Per ottenere la licenza conto terzi è necessario iscriversi all’albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto terzi che viene tenuto presso gli uffici della Motorizzazione Civile competenti per il territorio rispetto alla sede dell’impresa che inoltra la richiesta. La modulistica necessaria può essere scaricata in formato PDF dal sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.mit.gov.it).
Nel modulo di richiesta (Allegato 1) bisogna indicare:
- la Provincia di riferimento;
- i dati anagrafici del titolare dell’impresa o del legale rappresentante;
- i dati dell’impresa per la quale si richiede l’iscrizione;
- la massa complessiva dei veicoli impiegati per l’attività di autotrasporto;
- il possesso della cittadinanza di uno Stato membro o il possesso di regolare permesso di soggiorno;
- il possesso di tutti i requisiti necessari (onorabilità, idoneità finanziaria e professionale);
- il possesso dell’attestato di frequenza del corso di formazione per autotrasportatore.
È possibile, inoltre, indicare gli estremi di uno studio di consulenza o di un’associazione di categoria che ha preso in carico la pratica. Sul modulo va apposta una marca da bollo da 16 euro.
Se l’impresa utilizza veicoli la cui massa a pieno carico non supera le 1.5 tonnellate, la domanda va corredata di:
- Allegato 2a – elenco dei soggetti tenuti al possesso del requisito dell’onorabilità;
- Allegati 2b – dichiarazione sostitutiva relativa al possesso del requisito dell’onorabilità (uno per ogni soggetto indicato nell’allegato 2a);
- Allegato 3a – elenco dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia;
- Allegati 3b – dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia;
- copia del documento d’identità del firmatario;
- attestazione di pagamento della Tassa di concessione governativa per un importo pari a 168 euro.
Se l’impresa impiega veicoli la cui massa a pieno carico è compresa tra 1.5 e 3.5 tonnellate, gli allegati da includere nella domanda sono:
- Allegato 2a;
- Allegati 2b;
- Allegato 3a;
- Allegato 4 – Dichiarazione del gestore dei trasporti;
- Certificazione di idoneità finanziaria: può essere rilasciata dal revisore contabile oppure può essere un’attestazione di polizza di assicurazione professionale, un’attestazione rilasciata da una banca, da una compagnia di assicurazione o da un intermediario finanziario;
- copia del documento d’identità del firmatario
- attestazione di pagamento della Tassa di concessione governativa per un importo pari a 168 euro.
La medesima documentazione va prodotta anche dalle imprese che intendono svolgere la professione mediante veicoli la cui massa a pieno carico supera le 3.5 tonnellate. Per le cooperative o i consorzi, la dichiarazione del gestore dei trasporti va sostituita dall’elenco delle imprese che fanno parte del consorzio o della cooperativa (Allegato 5).
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Come ti possono essere utili le aste industriali
Per un’impresa che si occupa di trasporto per conto terzi, poter contare su una flotta di veicoli atti allo scopo è di vitale importanza. Per ottimizzare le risorse, è possibile acquistare mezzi di seconda mano, messi all’asta da aziende e compagnia in dismissione. Il web, in tal senso, offre numerose opportunità che possono essere colte tramite i portali specializzate in aste online come Logic Bid, attraverso il quale è possibile partecipare ad una gara d’asta ed aggiudicarsi il veicolo che più si adatta alle proprie necessità.
La procedura è molto semplice; basta registrarsi sul sito, indicando anche il nome di un’azienda, per poi sfogliare il catalogo delle aste in corso. Una volta fatte tutte le valutazioni del caso, si può formalizzare la propria offerta; quest’ultima deve essere confermata tramite e-mail, altrimenti è possibile che sia stata effettuata in maniera errata o l’importo non sia stato accettato perché inferiore al prezzo di riserva.