L’asta è una modalità di acquisto di beni di varia origine e provenienza che segue regole e principi ben definiti. Non si tratta, in termini generali, di una procedura particolarmente complicata ma poiché trova applicazioni in diversi ambiti, non sempre funziona allo stesso modo. In linea di principio, nell’ambito di una gara d’asta c’è un bene messo in vendita; il venditore o un’autorità addetta all’esecuzione impone un prezzo iniziale (la cosiddetta base d’asta) e – eventualmente – un prezzo di riserva, di solito maggiore rispetto a quello di partenza, che permetta un minimo margine di guadagno o riduca quello di perdita.
I soggetti interessati a prendere parte all’asta possono formulare la propria offerta sulla base di specifiche valutazioni (rapporto tra qualità e prezzo ma non solo), proponendo una cifra che ritengono congrua rispetto al valore fissato dell’oggetto (e quello del mercato corrente). Se più offerenti sono interessati al medesimo articolo può generarsi una competizione al rialzo fin quando un’offerta non risulti ‘vincente’, ossia nessun altro offerente rilancia con una cifra più alta (il margine di rialzo è proporzionato alla ‘consistenza’ delle offerte), entro determinati termini temporali. Per motivi di trasparenza, l’asta (anche in forma online) è affidata ad un intermediario, che impone precise regole alla partecipazione alla gara (registrazione dei dati anagrafici, caparra e così via), tanto per le aste fisiche quanto per quelle digitali: per queste ultime vi sono portali specializzati come Logic Bid che tutelano gli utenti.
Al netto delle differenze ‘settoriali’, le aste possono dividersi in due grandi tipologie: ‘senza incanto‘ e ‘con incanto‘. Vediamo di seguito qual è la differenza tra le due modalità. Prima è necessario spiegare il concetto di ‘pubblico incanto‘ che, nell’ordinamento giuridico italiano, rientra nel diritto penale e identifica una gara pubblica bandita per la vendita di un bene. Si parla di ‘incanto’ quando i soggetti partecipanti alla gara d’asta hanno la possibilità di formulare più offerte successive, aumentandole. In altre parole, la vendita all’incanto è un’asta al rilancio.
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Aste senza incanto
In generale, si parla di asta o vendita senza incanto quando i soggetti interessati presentano un’offerta in busta chiusa. Il Codice di Procedura Civile regolamenta la procedura d’asta senza incanto per beni pignorati. In casi del genere non è il proprietario, in qualità di venditore, a imporre una base d’asta ma è il giudice a fissare il valore del bene pignorato e, per tanto, ad individuare la cifra iniziale.
“Ognuno, tranne il debitore” – si legge all’articolo 571 – “è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell’articolo 579, ultimo comma. L’offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l’indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta“. L’offerta non è valida se presentata oltre il limite consentito oppure se il giudice ordina che il bene venga venduto per mezzo di un’asta con incanto. In tal caso, l’offerta non è più irrevocabile.
Lo stesso articolo dispone che “l’offerta deve essere depositata in busta chiusa all’esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione o del professionista delegato e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte“.
Nel caso in cui vi siano più offerte, il giudice può chiedere agli offerenti di prendere parte ad una gara; se questi non danno la propria adesione, il giudice può “disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l’incanto“.
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Aste con incanto
L’asta con incanto viene definita come ‘Vendita all’incanto’ dall’articolo 534 del Codice di procedura civile. In particolare, il dispositivo stabilisce che “quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il giudice dell’esecuzione, col provvedimento di cui all’articolo 530, stabilisce il giorno, l’ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l’esecuzione al cancelliere o all’ufficiale giudiziario o a un istituto all’uopo autorizzato“.
“Nello stesso provvedimento” – si legge al comma 2 del medesimo articolo – “il giudice dell’esecuzione può disporre che, oltre alla pubblicità prevista dal primo comma dell’articolo 490, sia data anche una pubblicità straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo“.
La procedura per l’asta all’incanto prevede diverse fasi ben precise:
- la determinazione del prezzo base dell’incanto (ossia la base d’asta); come stabilito dal comma 1 dell’articolo 535 del Codice di procedura civile, “se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base è determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita“. In ogni altro caso, il giudice dell’esecuzione può rivolgersi ad un esperto per far eseguire una stima del valore del bene e decidere se lo stesso vada messo all’asta per intero o dopo essere stato diviso in più lotti separati;
- le modalità dell’incanto, ossia aggiudicazione dell’asta. Viene disciplinata dall’articolo 537 del Codice di procedura civile, secondo il quale “l’aggiudicazione al maggiore offerente segue quando, dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non è fatta una maggiore offerta“;
- il nuovo incanto si verifica quando l’oggetto resta invenduto; in tal caso, il soggetto al quale è affidata l’esecuzione può rimetterlo in vendita; secondo quanto stabilito dall’articolo 540 del Codice di procedura civile, si procede ad un nuovo incanto anche quando la somma dovuta non risulta pagata;
- offerte dopo l’incanto. Al termine dell’asta è possibile formulare una nuova offerta ma questa deve essere presentata non oltre dieci giorni e deve superare di almeno un quinto la cifra più alta offerta precedentemente; questo tipo di offerta può essere formulata sono dopo il versamento di una cauzione maggiore di quella iniziale; in tal modo, anche i partecipanti alla prima gara d’asta possono partecipare formulando una nuova offerta, ma solo dopo aver integrato la somma cauzionale necessaria.
Volendo quindi ricapitolare brevemente, le differenze tra asta all’incanto e senza incanto si possono riassumere come segue:
- la vendita all’incanto è un’asta pubblica in cui i partecipanti formulano offerte crescenti;
- la vendita senza incanto è una gara pubblica in cui i partecipanti formulano offerte in busta chiusa;
- nelle aste all’incanto c’è possibilità di rilanciare di un quinto entro dieci giorni dalla chiusura della gara, anche per chi vi ha già partecipato;
- nelle aste senza incanto, un offerente può aggiudicarsi definitivamente il bene in maniera immediata, senza il rischio di un nuovo rilancio.
Va inoltre sottolineato come nell’ambito di un’asta giudiziaria, chi si aggiudica il bene, deve saldare il proprio debito (ossia versare la somma pari all’offerta risultata vincente) entro un termine di 120 giorni. Se entro questo lasso di tempo, il pagamento è stato fatto per intero, il giudice dell’esecuzione provvede al trasferimento del bene pignorato al vincitore della gara d’asta. In caso contrario, il bene può essere rimesso in vendita, con o senza incanto, in base a quanto stabilito dal giudice.