Cosa sapere sul packaging degli alimenti.
Il settore alimentare è uno dei comparti più importanti dell’economica nazionale; esso coinvolge numerose filiere produttive ed incide in maniera significativa sul volume complessivo di esportazioni (specie per quanto concerne alcuni prodotti di eccellenza del Made in Italy). Uno dei segmenti ‘conclusivi’ della filiera di produzione agroalimentare, ossia il confezionamento (o packaging) ha assunto, negli ultimi anni, un’importanza sempre maggiore, dal momento che le norme igienico-sanitarie relative al settore agroalimentare (inerenti alle attività di produzione, distribuzione, trasformazione e somministrazione) si sono fatte via via più stringenti. Vediamo di seguito quali sono le disposizioni attuate dalle norme in vigore e quali sono le principali procedure di confezionamento alimenti.
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La normativa
Le norme relative al confezionamento degli alimenti includono due Regolamenti della Comunità Europea (con annesse linee guida) e una norma nazionale di riferimento. Il principio generale di base, condiviso dai legislatori nazionali e comunitari, è quello di favorire la tracciabilità del prodotto, fornendo al consumatore informazioni chiare e precise circa l’origine dello stesso; nel dettaglio, la normativa si fonda sui seguenti dispositivi:
– Regolamento UE n. 1169 del 25 ottobre 2011, che “definisce in modo generale i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano le informazioni sugli alimenti e, in particolare, l’etichettatura degli alimenti”. Il Regolamento stabilisce che la confezione alimentare deve recare, obbligatoriamente, una serie di informazioni: denominazione dell’alimento, elenco degli ingredienti, la quantità netta dell’alimento, termine minimo di conservazione (o data di scadenza), condizioni di impiego e/o di conservazione, paese d’origine dell’alimento (o luogo di provenienza), istruzioni per l’utilizzo dell’alimento, dichiarazione nutrizionale, percentuale alcolica (per bevande di gradazione superiore a 1.2%), nome o ragione sociale dell’operatore alimentare e il preciso quantitativo da alcuni ingredienti particolari. Il regolamento individua, inoltre, tutti i casi in cui una data informazione (come ad esempio il valore nutrizionale) può essere omesso e come etichettare correttamente prodotti dalle caratteristiche particolari, quale può essere la “carne ricomposta”;
– Il Decreto Legislativo n. 231 del 15 dicembre 2017 rappresenta la “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento“. Il dispositivo individua le misure di sanzione a carico dei soggetti responsabili delle violazioni delle disposizioni contenute nel Regolamento europeo sopra citato.
Ai due riferimenti normativi sopra citati, si aggiunge il cosiddetto “Pacchetto Igiene” che, a sua volta, comprende tre Regolamenti e la Direttiva n. 41 del 2004 (ciascun provvedimento riguarda nello specifico il trattamento dei prodotti alimentari):
– Il Regolamento 852/2004 rappresenta il protocollo di riferimento per l’implementazione delle misure igienico-sanitarie necessarie per assicurare la salubrità dei processi di trasformazione e produzione;
– Il Regolamento 853/2004 individua norme specifiche per il trattamento dei prodotti alimentari di sola origine alimentare;
– Il Regolamento 854/2004 stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
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Cosa si intende per confezionamento alimenti
La definizione di confezionamento degli alimenti è riportata all’interno del Regolamento 852/2004: “collocamento di un prodotto alimentare in un involucro o contenitore posti a diretto contatto con il prodotto alimentare in questione, nonché detto involucro o contenitore“. In altre parole, per confezionamento – o packaging – degli alimenti si intende quel processo di lavorazione industriale che culmina con l’imballaggio di una determinata quantità di prodotto (che costituisce un’unità di base di una più ampia derrata alimentare) in modo tale che possa essere destinata alla vendita, sia all’ingrosso che al dettaglio. La confezione, o l’involucro, devono essere realizzati secondo norme ben precise – per essere compatibili con un prodotto alimentare – e devono recare, in base alle caratteristiche dell’alimento confezionato, tutte le informazioni obbligatorie ai sensi del Regolamento europeo sull’etichettatura alimentare.
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Confezionamento alimenti conto terzi
Le procedure di packaging, effettuate per mezzo di appositi macchinari ed utensili per uso industriale, possono essere implementate dall’azienda che produce direttamente il prodotto da confezionare; è anche possibile che il confezionamento venga affidato ad un operatore del settore specializzato: in tal caso, si parla di confezionamento alimentare per conto terzi.
Come si può facilmente intuire, questa procedura consiste nell’affidare ad un soggetto terzo (ovvero diverso dal produttore e dal distributore) il prodotto alimentare raccolto dai siti di produzione primaria ed affidarlo ad un operatore specializzato in packaging alimentare. Questi, per mezzo di macchinari specifici (imbustatrici, termosigillatrici, macchine per il sottovuoto, incappucciatrici e simili), collocano gli alimenti – debitamente trattati – nei contenitori e negli involucri di destinazione, predisponendo le singole unità al passaggio successivo (distribuzione e vendita). Per alcuni prodotti in particolare (legumi, cereali, caffè e simili), il soggetto terzo può anche implementare una parziale lavorazione del prodotto – come ad esempio la torrefazione o la macinatura – prima di procedere al confezionamento vero e proprio. Naturalmente, anche gli operatori terzi sono soggetti alla normativa vigente in materia di igiene e di etichettatura dei prodotti alimentari confezionati.
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Come acquistare macchine per packaging
Per effettuare le procedure di imballaggio, come detto, servono macchinari appropriati. Questi possono essere acquistati attraverso vari canali: il principale è costituito dai rivenditori specializzati (e dai produttori stessi) di articoli nuovi; in alternativa ci si può rivolgere ad operatori di settore che si occupano della compravendita di macchinari usati. Coloro i quali vogliano, in prima persona, mettersi alla ricerca di un prodotto in grado di coniugare qualità e prezzi convenienti, possono intraprendere un’altra strada: le aste online. Si tratta di aste giudiziarie mediante le quali vengono rimessi in vendita oggetti provenienti da società in dismissione oppure in ristrutturazione. L’accesso alle gare d’asta è garantito da portali specializzati quali Logic Bid, che svolge una funzione di intermediazione. La procedura è molto semplice: il primo passo consiste nel registrarsi al sito, creando un profilo personale che rechi anche il nome di un’azienda di riferimento (che verrà indicata sulla ricevuta nel caso di aggiudicazione dell’asta). Fatto ciò, l’utente registrato può navigare le varie sezioni del sito (in particolare, le aste del settore alimentare) oppure farsi un’idea dell’offerta di mercato tramite un apposito approfondimento sulle macchine per confezionamento alimenti.
Una volta individuato il prodotto di proprio interesse, l’utente deve prendere visione delle condizioni di partecipazione alla gara d’asta – specie nel caso in cui queste prevedano il versamento di un deposito cauzionale – prima di procedere alla formalizzazione di un’offerta. Dopo aver accettato le condizioni poste dall’intermediario dell’asta, l’utente può avanzare la propria proposta d’acquisto, al prezzo che ritiene più congruo rispetto al valore del lotto; nel caso in cui l’offerta si stata recepita positivamente dal sistema, l’utente riceve una comunicazione di conferma all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione. Se la conferma via e-mail non dovesse pervenire all’utente entro un ragionevole lasso di tempo, è possibile che l’offerta sia stata digitata in modo errato oppure sia risultata inferiore al prezzo di riserva impostato dal venditore.